Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia nella formazione sicurezza sul lavoro

18 aprile 2025 di
Fabio Pecoraro

Il 17 aprile 2025 è stato approvato l’atteso Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR), che ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. 81/08.

Questa revisione rappresenta un punto di svolta significativo per aziende, lavoratori e operatori della prevenzione. Fare Prevenzione, come sempre, accompagna clienti e partner nell’interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni.

Perché un nuovo ASR?

L’Accordo si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021, che hanno richiesto:

  • l’accorpamento dei precedenti accordi formativi (datati tra il 2011 e il 2016),
  • l’introduzione di verifiche obbligatorie di apprendimento e di efficacia,
  • l’istituzione di un monitoraggio nazionale sui soggetti erogatori della formazione.

I principali cambiamenti del 2025

1. Accorpamento e razionalizzazione Tutti gli accordi precedenti vengono sostituiti da un unico testo normativo che raccoglie, semplifica e aggiorna i contenuti per:

  • lavoratori, preposti, dirigenti;
  • datori di lavoro (anche quelli che svolgono direttamente il ruolo di RSPP);
  • RSPP/ASPP;
  • coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE);
  • addetti attrezzature particolari (PLE, gru, escavatori, carrelli ecc.);
  • lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

2. Modalità di erogazione aggiornate Sono previste quattro modalità:

  • Presenza fisica
  • Videoconferenza sincrona
  • E-learning (solo per moduli teorici e con specifici requisiti)
  • Modalità mista, secondo criteri ben definiti nel testo

3. Verifiche obbligatorie Ogni percorso formativo deve prevedere una verifica finale dell’apprendimento documentata e strutturata. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di verifica dell’efficacia formativa anche in fase operativa (on the job).

4. Nuove durate e contenuti minimi Ecco alcune novità chiave:

  • Formazione lavoratori:
    • rischio basso: 8 ore,
    • medio: 12 ore,
    • alto: 16 ore (di cui 4 di formazione generale, permanenti).
  • Preposti: 12 ore obbligatorie (prima era possibile un modulo aggiuntivo).
  • Dirigenti: 12 ore con contenuti distinti e visione organizzativa.
  • Datori di lavoro RSPP: rimodulati i contenuti e rafforzati gli obblighi formativi.

5. Requisiti dei docenti e soggetti formatori Confermati i requisiti del DM 6 marzo 2013 per i docenti. Viene istituito un elenco nazionale dei soggetti formatori, che include solo enti accreditati o istituzionali, e si esclude esplicitamente la validità degli attestati rilasciati da enti non qualificati.

6. Clausola per Bolzano Per la Provincia Autonoma di Bolzano è prevista una clausola speciale che consente, in via sperimentale e d’intesa col Ministero, l’utilizzo di modalità formative alternative, anche da remoto, e deroghe al rapporto docente/discente.

Disposizioni transitorie e validità

Gli attestati rilasciati in vigenza dei precedenti accordi restano validi, ma l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi se sono trascorsi più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ASR (data da definire con successivo decreto di pubblicazione).

Cosa fare ora?

Il team di Fare Prevenzione è già operativo per:

  • aggiornare i percorsi formativi secondo il nuovo ASR,
  • supportare le aziende nell’adeguamento dei programmi formativi,
  • offrire formazione in videoconferenza conforme ai requisiti tecnici,
  • garantire la corretta documentazione (registri, verbali, fascicoli, attestati).

Per ricevere un piano formativo personalizzato o un check-up gratuito della formazione obbligatoria in azienda, contattaci tramite la mail info@fareprevenzione.it


Fonti:


Fabio Pecoraro 18 aprile 2025
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