Il 17 aprile 2025 è stato approvato l’atteso Accordo Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR), che ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. 81/08.
Questa revisione rappresenta un punto di svolta significativo per aziende, lavoratori e operatori della prevenzione. Fare Prevenzione, come sempre, accompagna clienti e partner nell’interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni.
Perché un nuovo ASR?
L’Accordo si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021, che hanno richiesto:
- l’accorpamento dei precedenti accordi formativi (datati tra il 2011 e il 2016),
- l’introduzione di verifiche obbligatorie di apprendimento e di efficacia,
- l’istituzione di un monitoraggio nazionale sui soggetti erogatori della formazione.
I principali cambiamenti del 2025
1. Accorpamento e razionalizzazione Tutti gli accordi precedenti vengono sostituiti da un unico testo normativo che raccoglie, semplifica e aggiorna i contenuti per:
- lavoratori, preposti, dirigenti;
- datori di lavoro (anche quelli che svolgono direttamente il ruolo di RSPP);
- RSPP/ASPP;
- coordinatori per la sicurezza (CSP/CSE);
- addetti attrezzature particolari (PLE, gru, escavatori, carrelli ecc.);
- lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
2. Modalità di erogazione aggiornate Sono previste quattro modalità:
- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona
- E-learning (solo per moduli teorici e con specifici requisiti)
- Modalità mista, secondo criteri ben definiti nel testo
3. Verifiche obbligatorie Ogni percorso formativo deve prevedere una verifica finale dell’apprendimento documentata e strutturata. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di verifica dell’efficacia formativa anche in fase operativa (on the job).
4. Nuove durate e contenuti minimi Ecco alcune novità chiave:
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Formazione lavoratori:
- rischio basso: 8 ore,
- medio: 12 ore,
- alto: 16 ore (di cui 4 di formazione generale, permanenti).
- Preposti: 12 ore obbligatorie (prima era possibile un modulo aggiuntivo).
- Dirigenti: 12 ore con contenuti distinti e visione organizzativa.
- Datori di lavoro RSPP: rimodulati i contenuti e rafforzati gli obblighi formativi.
5. Requisiti dei docenti e soggetti formatori Confermati i requisiti del DM 6 marzo 2013 per i docenti. Viene istituito un elenco nazionale dei soggetti formatori, che include solo enti accreditati o istituzionali, e si esclude esplicitamente la validità degli attestati rilasciati da enti non qualificati.
6. Clausola per Bolzano Per la Provincia Autonoma di Bolzano è prevista una clausola speciale che consente, in via sperimentale e d’intesa col Ministero, l’utilizzo di modalità formative alternative, anche da remoto, e deroghe al rapporto docente/discente.
Disposizioni transitorie e validità
Gli attestati rilasciati in vigenza dei precedenti accordi restano validi, ma l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi se sono trascorsi più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo ASR (data da definire con successivo decreto di pubblicazione).
Cosa fare ora?
Il team di Fare Prevenzione è già operativo per:
- aggiornare i percorsi formativi secondo il nuovo ASR,
- supportare le aziende nell’adeguamento dei programmi formativi,
- offrire formazione in videoconferenza conforme ai requisiti tecnici,
- garantire la corretta documentazione (registri, verbali, fascicoli, attestati).
Per ricevere un piano formativo personalizzato o un check-up gratuito della formazione obbligatoria in azienda, contattaci tramite la mail info@fareprevenzione.it
Fonti:
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR https://fare-prevenzione.odoo.com/document/share/76021/73a8172b-a0c0-477e-88fe-65a2459a93ad